
La nomina del Medico Competente è un obbligo del Datore di Lavoro sancito dall’art.18 c.1 lett.a) del D.Lgs. 81/08 che prevede che il datore di lavoro (o il dirigente) debba nominare il Medico Competente nei casi previsti dal Decreto Legislativo, ovvero quando vi siano rischi normati all’interno della propria Azienda.
La nomina è su base fiduciaria, ovvero è il Datore di Lavoro che sceglie il professionista, e procede all’atto di nomina del Medico Competente. E’ prevista una sola figura di Medico Competente in Azienda, non sostituibile se non per gravi motivi e previo accordo con il Datore di Lavoro, tranne nei casi di Aziende con più sedi/unità produttive dove è possibile procedere alla nomina di più Medici, il Coordinatore e i Coordinati.
E’ sempre obbligatorio procedere alla nomina del Medico Competente da parte del Datore di Lavoro? No, solo nei casi previsti dalla normativa, ovvero:
- esposizione ad agenti fisici (rumore, vibrazioni meccaniche, ultrasuoni, infrasuoni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali e naturali, microclima, atmosfere iperbariche: in tutti i casi ove in cui sia stata rilevata un’esposizione tale da supporre possibili conseguenze sulla salute)
- movimentazione manuale dei carichi e movimenti ripetitivi degli arti superiori
- attività al videoterminale qualora superi le 20 ore settimanali
- esposizione a sostanze pericolose: agenti chimici, acenti cancerogeni e/o mutageni, agenti sensibilizzanti
- agenti biologici
Si aggiungono a quelli previsti dal T.U. 81/08 anche le seguenti casistiche non abrogate o successive al D. Lgs. che sono:
- l’esposizione a lavoro notturno
- l’esposizione a radiazioni ionizzanti
- il lavoro nei cassoni ad aria compressa
- il lavoro in ambiente confinato
- la verifica dei requisiti psicofisici del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo in luoghi aperti al pubblico
- esclusione dell’assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti e alcol-dipendenza nelle categorie lavorative previste dall’Accordo Stato-Regioni dl 30 Ottobre 2007
- esposizione a rischio di ferita da taglio e punta negli addetti al settore sanità
In tutti gli altri casi di rischi non normati qualora non accompagnati da altri rischi di cui sopra (eg: posture incongrue, lavoro in altezza) non è possibile effettuare la sorveglianza sanitaria ma solo un’attività di prevenzione sanitaria su base volontaria del dipendente.