
Le tipologie di visita medica effettuate dal Medico Competente previste dal T.U. 81/08 sono:
- visita preventiva o preassuntiva: prima di iniziare l’attività lavorativa
- visita periodica: a seconda della periodicità stabilità dal protocollo sanitario del Medico Competente, rappresentata da tutte le visite che seguono la prima
- visita su richiesta del lavoratore: qualora il lavoratore ritenga che una patologia di cui soffre possa affliggere l’attività lavorativa oppure ne sia conseguenza, può richiedere una visita straordinaria al Medico Competente
- visita di fine rapporto/fine esposizione: nei casi di esposizione a rischio chimico ed amianto
- visita di rientro malattia/infortunio: qualora l’assenza lavorativa per malattia o infortunio superi i 60 gg consecutivi di assenza lavorativa
- visita di cambio mansione: ad ogni variazione di mansione del lavoratore, al variare quindi dell’esposizione ai rischi lavorativi
La visita, inclusa la presa visione dell’esito degli accertamenti sanitari ed eventuale documentazione personale del lavoratore si conclude con il giudizio di idoneità alla mansione specifica:
- idoneo: l’idoneità alla mansione specifica è piena, il lavoratore può quindi svolgere appieno le attività previste dalla mansione assegnatagli
- idoneo con prescrizioni: il lavoratore può svolgere la mansione assegnatagli purchè rispetti delle prescrizioni (eg: otoprotettori in caso di esposizione a rumore > 80 dbA in caso di danno acustico rilevato dall’audiometria)
- idoneo con limitazioni: il lavoratore può svolgere la mansione assegnatagli a patto che vengano rispettate delle limitazioni (eg: limitazione di carico a tot kg in caso di patologie del rachide)
- non idoneo temporaneamente: quando vi sono delle condizioni morbose, dipendenti o meno dall’attività lavorativa, che controindicano temporaneamente la mansione (eg: infortunio con invalidità temporanea)
- non idoneo permanentemente: quando le condizioni di salute del lavoratore, conseguenza o meno dell’attività lavorativa, sono tali e irreversibili da controindicare permanentemente la mansione specifica. Questo non significa che il lavoratore non può più lavorare ma che non potrà più svolgere quel tipo di mansione, andrà quindi individuata una mansione diversa compatibile con il suo stato di salute.
Il giudizio di idoneità deve essere comunicato appena possibile al lavoratore e al datore di lavoro ed è ammesso il ricorso avverso entro 30 giorni dalla ricezione dello stesso all’Organo di Vigilanza (S.P.I.S.A.L.)
Nelle realtà con più di 15 dipendenti è prevista la riunione periodica su base annuale (Art. 35 del T.U. 81/08) dove il Medico Competente espone in forma anonima ed aggregata i dati risultanti dalla sorveglianza sanitaria, nell’ottica del miglioramento continuo in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.